Art. 55.
(Difensore dei diritti delle formazioni sociali).

      1. In ogni comune con popolazione superiore a 100.000 abitanti è istituito a carico dell'amministrazione comunale un difensore dei diritti delle formazioni sociali di cui alla presente legge a cui gli interessati possono rivolgersi per essere difesi e tutelati negli atti e nelle procedure che li riguardano ovvero per denunciare eventuali discriminazioni.